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Legge n° 107 del 4 Maggio
1990 - (G.U. n° 196 22/08/1991) |
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Articolo 1 |
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- In attuazione dell'art. 4, primo comma, n° 6), e
dell'art. 6, primo comma, lettera c), della Legge 23
dicembre 1978, n° 833 istitutiva del Servizio
sanitario nazionale, la raccolta, il frazionamento con
mezzi fisici semplici, la conservazione e la
distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti
sono regolati dalla presente legge.
- Le attività di cui al comma 1 sono parte
integrante del Servizio sanitario nazionale e si
fondano sulla donazione volontaria periodica e
gratuita del sangue umano e dei suoi componenti.
- E' consentito, rispettando le norme indicate per
l'emaferesi, il prelievo di cellule staminali,
midollari e periferiche, a scopo di infusione per
l'allotrapianto e l'autotrapianto nello stesso
soggetto o in soggetto diverso.
- Il sangue umano ed i suoi derivati non sono fonte
di profitto; la loro distribuzione al ricevente è
comunque gratuita ed esclude addebiti accessori ed
oneri fiscali.
- I costi di raccolta, frazionamento, conservazione
e distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati
sono a carico del Fondo sanitario nazionale.
- Il Ministro della sanità, con proprio decreto,
previa consultazione della Commissione nazionale per
il servizio trasfusionale di cui all'art. 12, sentito
il Consiglio sanitario nazionale, stabilisce
annualmente il prezzo unitario di cessione delle unità
di sangue tra servizi sanitari, uniforme per tutto il
territorio nazionale.
- In ciascuna Regione è istituito, secondo le
indicazioni fissate con decreto del Ministro della
sanità, il registro del sangue. I servizi di
immunoematologia e trasfusione che svolgono funzioni
di centro regionale di coordinamento e compensazione
ai sensi dell'art. 8, comma 3, trasmettono al
Ministero della sanità i dati relativi alla loro
attività
- La partecipazione di associazioni e di federazioni
di donatori volontari di sangue aventi le finalità di
cui all'art. 2, comma 2, alle attività trasfusionali,
organizzate ai sensi dell'art. 4, è regolata da
apposite convenzioni regionali adottate in conformità
dello schema tipo definito con decreto del Ministro
della sanità, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita la
Commissione di cui all'art. 12.
- Qualora trascorsi sei mesi dal termine fissato
nello schema tipo, i competenti organi regionali non
abbiano proceduto alla stipulazione delle convenzioni
di cui al comma 8 del presente articolo, si provvede
ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge 23 ottobre
1985, n° 595.
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Articolo 2 |
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- In attuazione dell'art. 1, quinto comma, e
dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n° 833,
sono riconosciuti la funzione civica e sociale ed i
valori umani e solidaristici che si esprimono nella
donazione volontaria e gratuita del sangue o dei suoi
componenti.
- Le associazioni dei donatori volontari di sangue e
le relative federazioni concorrono ai fini
istituzionali del Servizio sanitario nazionale
concernenti la promozione e lo sviluppo della
donazione di sangue e la tutela dei donatori.
- Rientrano tra le associazioni e le federazioni di
cui al comma 2 quelle il cui statuto corrisponde alle
finalità della presente legge, secondo le indicazioni
fissate dal Ministro della sanità con proprio decreto,
da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
- Le associazioni e le federazioni di donatori
volontari devono comunicare alle strutture
trasfusionali gli elenchi dei propri donatori
iscritti.
- I servizi di immunoematologia e trasfusione, i
centro trasfusionali e le unità di raccolta sono
obbligati alla tenuta e all'aggiornamento degli
schedari dei donatori periodici ed occasionali.
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Articolo 3 |
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- Per donazione di sangue e di emocomponenti si
intende l'offerta gratuita di sangue intero o plasma,
o piastrine, o leucociti, previo il consenso informato
e la verifica della idoneità fisica del donatore. Il
donatore può consentire ad essere sottoposto
indifferentemente ai diversi tipi di donazione, sulla
base dell
e esigenze trasfusionali ed
organizzative.
- Le caratteristiche e le modalità delle donazioni
indicate dal comma 1 sono definite con decreto del
Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui
all'art. 12.
- Il prelievo di sangue intero o plasma viene
eseguito su persone consenzienti di età non inferiore
a diciotto anni. Il prelievo di piastrine e di
leucociti mediante emaferesi ed i prelievi di cui
all'art. 1, comma 3, possono essere eseguiti anche su
soggetti di età inferiore a diciotto anni, previo il
consenso degli esercenti la potestà dei genitori, o
del tutore o del giudice tutelare.
- L'accertamento della idoneità del donatore viene
eseguito da un medico, previa esecuzione di visita
medica completa di anamnesi, esame obiettivo ed
accertamenti laboratoristici, secondo i protocolli
emanati con decreto del Ministro della sanità, sentita
la Commissione di cui all'art. 12.
- Il prelievo di sangue intero è eseguito da un
medico, o sotto la sua responsabilità ed in sua
presenza, da un infermiere professionale.
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Articolo 4 |
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- Le attività trasfusionali sono organizzate nelle
seguenti strutture:
- servizi di immunoematologia e trasfusione;
- entri trasfusionali;
- unità di raccolta.
- A livello regionale ed interregionale sono altresì
previsti:
- centri di coordinamento e compensazione;
- centri ed aziende convenzionate per la
produzione di emoderivati.
- A livello nazionale è inoltre prevista la
Commissione di cui all'art. 12.
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Articolo 5 |
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- I servizi di immunoematologia e trasfusione sono
strutture di presidio ospedaliero ed operano in bacini
di utenza aventi una popolazione di almeno 400.000
abitanti, con un minimo di uno per provincia. Essi
possono essere integrati da uno o più centro
trasfusionali laddove il bacino di utenza superi i
400.000 abitanti.
- I servizi di immunoematologia e trasfusione
esercitano le seguenti funzioni:
- eseguire i controlli iniziali e periodici
di idoneità alla donazione dei donatori volontari di
sangue ed emocomponenti;
- effettuare la raccolta, la tipizzazione, la
conservazione e l'assegnazione del sangue umano per
uso trasfusionale, frazionando il sangue raccolto
nei vari componenti ai fini della sua migliore
utilizzazione;
- assicurare una terapia trasfusionale mirata;
- praticare le procedure aferetiche necessarie,
compresa la plasmaferesi produttiva;
- promuovere e praticare l'autotrasfusione;
- garantire il buon uso del sangue;
- inviare il plasma raccolto al centro regionale
di coordinamento e compensazione, per la produzione
di emoderivati;
- assicurare il coordinamento delle attività delle
unità di raccolta;
- partecipare ai programmi di ricerca e controllo
epidemiologico;
- partecipare ai programmi di educazione alla
donazione di sangue e di emocomponenti;
- coordinare sul piano tecnico, scientifico ed
organizzativo l'attività degli eventuali centri
trasfusionali in un ambito territoriale definito dai
piani sanitari regionali;
- assicurare una adeguata integrazione con le
altre strutture ospedaliere, al fine di garantire
una completa assistenza ai pazienti emopatici, sia
in costanza di ricovero che in regime ambulatoriale;
- provvedere alla tipizzazione ed all'esame della
compatibilità tissutale;
- eseguire, in relazione alle strutture
laboratoristiche esistenti ed agli obiettivi dei
piani sanitari regionali, compiti di diagnosi
laboratoristica ematologica, di patologia
dell'emostasi, di immunopatologia ed
immunoematologia forense;
- provvedere all'inventario ed al fabbisogno delle
unità di emazie ed emocomponenti per il territorio
di competenza;
- garantire la registrazione, il controllo e la
immunoprofilassi della malattia emolitica del
neonato per il territorio di competenza;
- favorire e coordinare la ricerca in
immunoematologia e fungere da osservatorio
epidemiologico per il territorio di competenza;
- promuovere e praticare il predeposito del sangue
intero a scopo autotrasfusionale;
- favorire e praticare il predeposito di
emocomponenti ed il recupero perioperatorio,
mediante i servizi di emaferesi;
- attuare tutte le misure atte a valutare e
prevenire la diffusione delle malattie
post-trasfusionali, principalmente quelle infettive;
- collaborare con i presidi locali delle forze
armate.
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Articolo 6 |
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- I centri trasfusionali sono strutture ospedaliere.
Essi possono essere costituiti ad integrazione dei
servizi di immunoematologia e trasfusione, di cui
all'art. 5, laddove il bacino di utenza di
quest'ultimo superi i 400.000 abitanti. Ove costituiti
essi operano in bacini di utenza con una popolazione
di almeno 150.000 abitanti.
- I centri trasfusionali svolgono le funzioni di cui
all'art. 5, comma 2, lettere dalla a) alla j).
- I presidi ospedalieri, che non dispongano dei
servizi di cui all'art. 5 o dei centri di cui al comma
1 del presente articolo, sono forniti di frigoemoteca
collegata con il servizio di immunoematologia e
trasfusione o con il centro trasfusionale
territorialmente competente.
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Articolo 7 |
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- Le unità di raccolta sono strutture fisse o mobili
finalizzate alla raccolta del sangue intero e di
plasma mediante emaferesi, previo accertamento della
idoneità del donatore secondo quanto disposto
dall'art. 3, comma 4. Esse dipendono, sotto il profilo
tecnico ed organizzativo, dal servizio di
immunoematologia e trasfusione del territorio di
competenza, o, laddove esso sia integrato, dal
rispettivo centro trasfusionale, definiti dai piani
sanitari regionali.
- Le unità di raccolta possono essere gestite
direttamente anche dalle associazioni o dalle
federazioni dei donatori volontari di sangue, previa
autorizzazione da parte delle regioni territorialmente
competenti, conformemente alle esigenze indicate nei
rispettivi piani sanitari regionali e subordinatamente
alla verifica della presenza di condizioni strutturali
idonee.
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Articolo 8 |
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- I centri regionali di coordinamento e
compensazione assicurano il raggiugimento
dell'autosufficienza di sangue, plasma ed emoderivati
all'interno di ogni regione.
- Essi, oltre alle funzioni di cui all'art. 5, hanno
i seguenti compiti:
- coordinare le attività dei servizi di
immunoematologia e trasfusione della regione,
favorendo la collaborazione delle associazioni e
federazioni dei donatori volontari di sangue;
- rilevare il fabbisogno regionale annuale di
plasmaderivati e determinare il quantitativo di
plasma necessario per tale scopo;
- sovrintendere alle attività dirette al controllo
del fabbisogno trasfusionale di emazie e, se del
caso, all'invio delle eccedenze di emazie verso le
aree carenti della regione e di altre regioni,
attenendosi alle indicazioni dell'Istituto superiore
di sanità, ai sensi del comma 4 del presente
articolo, sulla base delle proposte formulate in
materia dalla Commissione di cui all'art. 12;
- collaborare con le strutture di cui all'art. 20,
comma 3, per disporre di una scorta di sangue, di
emocomponenti e di emoderivati per le urgenze e le
emergenze sanitarie, nonchè per gli interventi in
caso di calamità;
- conservare una banca di emocomponenti congelati
appartenenti a donatori di gruppi rari o non
frequenti, in collegamento attivo con l'Istituto
superiore di sanità;
- inviare il plasma alle aziende produttrici di
emoderivati e distribuire gli emoderivati ottenuti
ai presidi sanitari della regione;
- cedere il sangue umano e gli emocomponenti alle
imprese produttrici di emodiagnostici secondo
convenzioni stipulate dalle regioni, in conformità
dello schema tipo predisposto dal Ministro della
sanità, sentita la Commissione di cui all'art. 12;
- trasmettere al Ministero della sanità i dati di
cui all'art. 1, comma 7.
- Ciascuna regione, nell'ambito del proprio piano
sanitario, individua il servizio di immunoematologia e
trasfusione che esercita le funzioni di centro
regionale di coordinamento e compensazione.
- Il compito di coordinare a livello nazionale
l'attività dei centri regionali di coordinamento e
compensazione e di favorire l'autosufficienza
nazionale di sangue e di emoderivati è svolto
dall'Istituto superiore di sanità, in attuazione delle
normative tecniche emanate dal Ministro della sanità,
sentita la Commissione di cui all'art. 12.
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Articolo 9 |
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- Oltre ai compiti di cui all'art. 8, comma 4,
l'Istituto superiore di sanità svolge anche le
seguenti funzioni:
- promuove la ricerca scientifica nel settore
immunotrasfusionale, principalmente nella
prevenzione delle malattie trasmissibili;
- collabora con la Commissione di cui all'art. 12
per la realizzazione degli scopi indicati al comma 4
dello stesso articolo 12;
- raccoglie e diffonde tutti i dati inerenti la
pratica trasfusionale in possesso dei centri
regionali di coordinamento e compensazione;
- ispeziona e controlla le aziende di produzione
di emoderivati;
- controlla le specialità farmaceutiche
emoderivate.
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Articolo 10 |
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- Le frazioni plasmatiche che non possono essere
prodotte con mezzi fisici semplici sono specialità
farmaceutiche di produzione industriale, soggette a
registrazione e sottoposte, in attesa del recepimento
delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE, a tutti i
controlli della autorità sanitaria, ivi compresi
quelli previsti dalla direttiva 89/381/CEE in quanto
applicabile, da espletarsi sugli impianti produttivi
delle aziende preventivamente autorizzate, sul plasma
di origine e sulla produzione finale.
- Il Ministro della sanità, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentito il
parere della Commissione di cui all'art. 12 e del
Consiglio superiore della sanità, individua, tra le
aziende di cui al comma 1 del presente articolo, i
centri di produzione di emoderivati autorizzati alla
stipulazione di convenzioni con i centri regionali di
coordinamento e compensazione, per la lavorazione di
plasma nazionale raccolto in Italia sotto il controllo
dell'Istituto superiore di sanità, che vigila
sull'entità e resa del frazionamento e sulla qualità
del prodotto finale.
- I centri di produzione di emoderivati non possono
essere più di uno ogni 20 milioni di abitanti con
dislocazione territoriale da determinarsi in base alle
indicazioni del piano sanitario nazionale; devono
essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad
avanzata tecnologia, aver sede in territorio
nazionale, svolgere interamente i processi produttivi
in impianti di frazionamento e lavorazione situati sul
territorio nazionale, nonchè essere in grado di
produrre almeno albumina, immunoglobuline di terza
generazione e concentrati dei fattori della
coagulazione, secondo le più moderne conoscenze
relative alla sicurezza trasfusionale del paziente
ricevente. (sostituito)*
- I centri di produzione di emoderivati devono
essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad
avanzata tecnologia, avere sede in territorio
nazionale ed essere in grado di produrre almeno
albumina, immunoglobuline di terza generazione e
concentrari dei fattori della coagulazione, secondo le
più moderne conoscenze relative alla sicurezza
trasfusionale del paziente ricevente.(comma già
aggiornato secondo l'art.1 comma 1° del D.L. 27
Settembre 1993, n° 381)
- Le convenzioni di cui al comma 2 sono stipulate
dalle singole regioni, in conformità allo schema tipo
predisposto dal Ministro della sanità, sentita la
Commissione di cui all'art. 12.
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Articolo 11 |
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- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della sanità,sentita
la Commissione di cui all'art. 12, emana le norme di
indirizzo e coordinamento alle quali devono
conformarsi le regioni e le provincie autonome di
Trento e Bolzano per l'attuazione della presente
legge.
- Entro un anno dalla approvazione del piano
sanitaro nazionale secondo le procedure di cui
all'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n° 833, come
modificato dall'art. 20 del decreto legge 12 settembre
1983, n° 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n° 638, e quindi dall'art. 1
della legge 23 ottobre 1985, n° 595, le regioni
predispongono i piani sangue regionali, che
costituiscono parte integrante dei piani sanitari
regionali al fine di una razionale distribuzione
territoriale dei servizi e per una più efficace tutela
della salute dei donatori e dei cittadini.
- Ciascuna regione esercita le seguenti funzioni:
- assicura, con riferimento all'art. 11 della
legge 23 dicembre 1978, n° 833, la più ampia
partecipazione dei donatori volontari di sangue e
delle relative associazioni o federazioni alle fasi
della programmazione dell'attività dei servizi
trasfusionali;
- cura la tenuta del registro del sangue, di cui
all'art. 1, comma 7;
- provvede alla stipulazione delle convenzioni con
le assicuazioni e con le federazioni dei donatori
volontari di sangue ai sensi dell'art. 1, comma 8;
- definisce l'ambito territoriale di competenza
dei servizi di immunoematologia e trasfusione e dei
centri trasfusionali;
- individua tra i servizi di immunoematologia e
trasfusione il servizio che esercita le funzioni di
cui all'art. 8, comma 3;
- provvede alla stipulazione delle convenzioni con
le aziende produttrici di emoderivati secondo quanto
disposto dall'art. 10, comma 4;
- cura i rapporti con la sanità militare per lo
scambio di emocomponenti e delle frazioni
plasmatiche, nell'ambito della convenzione di cui
all'art. 20, comma 5;
- promuove la donazione di sangue e di
emocomponenti e provvede all'aggiornamento del
personale sanitario sulle tematiche relative
all'utilizzazione del sangue e degli emoderivati.
- Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanità, sulla base
delle carenze segnalate dai centri regionali di
coordinamento e compensazione all'Istituto superiore
di sanità, predispone, sentita la Commissione di cui
all'art. 12, un progetto mirato ad incrementare la
donazione di sangue periodica ed occasionale nei
comuni delle regioni nelle quali non sia stata
raggiunta l'autosufficienza del sangue donato rispetto
alle esigenze, anche mediante il coinvolgimento degli
stessi comuni in attività di promozione e di supporto
rispetto all'associazionismo.
- Il progetto di cui al comma 4 prevede le
iniziative più opportune tese a sensibilizzare
l'opinione pubblica, ed in particolare i potenziali
donatori, sui valori umani e solidaristici che si
esprimono nella donazione del sangue e a promuovere
l'associazionismo dei donatori al fine del
raggiungimento dell'autosufficienza.
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Articolo 12 |
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- Nello svolgimento delle funzioni previste dalla
vigente legge il Ministro della sanità si avvale del
parere della Commissione nazionale per il servizio
trasfusionale.
- La Commissione è nominata con decreto del Ministro
della sanità, che la presiede. Con lo stesso decreto
vengono disciplinate le modalità di funzionamento
della Commissione. Essa è composta da 4 rappresentanti
delle regioni e delle provincie autonome di Trento e
Bolzano designati dal Consiglio sanitario nazionale; 5
rappresentanti delle associazioni dei donatori
volontari o delle loro federazioni più rappresentative
sul piano nazionale; 2 esperti designati dalle
associazioni nazionali dei pazienti affetti da
emofilia, talassemia e leucemia; 9 esperti designati
dal Ministro della sanità, di cui 3 scelti fra i
medici dirigenti generali del Ministero della sanità e
i medici dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore
di sanità, 3 scelti tra primari ospedalieri e docenti
universitari e tre indicati dalle società ematologiche
di immunoematologia e trasfusione del sangue ed
emaferesi; 1 ufficiale medico della sanità militare
designato dal Ministro della difesa. Un funzionario
della carriera direttiva medica del Ministero della
sanità con qualifica non inferiore alla 8ª svolge le
funzioni di segretario.
- I membri della Commissione durano in carica tre
anni e possono essere riconfermati una sola volta.
Agli stessi si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n° 5, e successive modificazioni, per quanto
riguarda la corresponsione dei compensi, nonchè le
disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 16 gennaio 1978, n° 417, per quanto
riguarda il trattamento economico di missione e di
trasferimento.
- La Commissione svolge le funzioni indicate negli
articoli 1, 3, 8, 10, 11, 15 e 16 della presente
legge. La Commissione formula altresì al Ministro
della sanità, con riferimento all'atto di indirizzo e
di coordinamento di cui all'art. 11, comma 1, proposte
sui criteri e modalità per lo scambio e la cessione di
unità di sangue e di emoderivati fra regioni o
provincie autonome, nonchè sulle iniziative
concernenti la propaganda sulla donazione di sangue e
sulle modalità del coordinamento delle attività
promozionali delle associazioni dei donatori di sangue
o delle relative federazioni.
- Il Ministro della sanità, nel formulare il piano
sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 53 della legge
23 dicembre 1978, n° 833, come modificato dall'art. 20
del decreto legge 12 settembre 1983, n° 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n° 638, e quindi dall'art. 1 della legge 23
ottobre 1985, n° 595, definisce un programma specifico
per le attività trasfusionali. In relazione alla
elaborazione di tale programma specifico, la
Commissione determina una proposta di programma
triennale riguardante il complesso delle proprie
competenze.
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Articolo 13 |
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L'art. 1 della legge 13 luglio
1967, n° 584, è sostituito dal seguente: «Art. 1 - 1. I
donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di
lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro
per l'intera giornata in cui effettuano la donazione,
conservando la normale retribuzione per l'intera
giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali
sono accreditati ai sensi dell'art. 8 della legge 23
aprile 1981, n° 155.» |
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Articolo 14 |
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- Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, al datore
di lavoro vengono certificati, a cura del servizio di
immunoematologia e trasfusione o del centro
trasfusionale o dell'unità di racolta, l'accesso e le
pratiche delle donazioni cui è stato sottoposto il
dipendente donatore di sangue.
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Articolo 15 |
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- L'importazione e l'esportazione del sangue umano
conservato e dei suoi derivati per uso terapeutico,
profilattico e diagnostico, sono autorizzate dal
Ministro della Sanità, secondo le modalità stabilite
con apposito decreto, sentito il parere della
Commissione di cui all'art. 12.
- L'importazione di emoderivati pronti per l'impiego
è consentita a condizione che tali prodotti, nel paese
di provenienza, risultino autorizzati, da parte
dell'autorità sanitaria, alla commercializzazione per
uso terapeutico umano e che, fatta eccezione per
quelli di provenienza dai paesi della Comunità
economica europea, essi risultino autorizzati anche da
parte dell'autorità sanitaria italiana.
- L'importazione di emoderivati è consentita a
condizione altresì che su tutti i lotti e sui relativi
donatori sia possibile documentare la negatività dei
controlli per la ricerca di antigeni ed anticorpi di
agenti infettivi lesivi della salute del paziente
ricevente.
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Articolo 16 |
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- La presente legge promuove la diffusione delle
pratiche autotrasfusionali sotto forma di predeposito
e recupero perioperatorio. I servizi ed i centri di
cui agli articoli 5 e 6 operano e coordinano, in
collaborazione con le direzioni sanitarie, i servizi
di anestesia e le divisioni chirurgiche, tutte le
iniziative necessarie al raggiungimento di tale scopo,
anche attraverso programmi di massima richiesta
chirurgica di sangue, il controllo sulla utilizzazione
del sangue ed il monitoraggio delle richieste
trasfusionali.
- La Commissione di cui all'art. 12 emana direttive
tecniche e promozionali al fine di divulgare le
metodologie di riduzione della trasfusione di sangue
omologo.
- Le direzioni sanitarie verificano mensilmente,
sulla base di questionari preparati dalla Commissione
di cui all'art. 12, il ricorso intraospedaliero alle
pratiche autotrasfusionali; i dati così raccolti
vengono mensilmente trasmessi al centro regionale di
coordinamento e compensazione.
- Le regioni, nell'ambito dei programmi di
aggiornamento, dispongono, per il personale medico e
di assistenza, corsi obbligatori dedicati ai temi del
buon uso del sangue e di emocomponenti, compresi
l'autotrasfusione, l'emodiluizione ed il recupero
perioperatorio.
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Articolo 17 |
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- Chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva o
distribuisce sangue umano, o produce e mette in
commercio derivati dal sangue umano in violazione
delle norme di legge e per fini di lucro, è punito con
la reclusione da uno a tre anni e la multa da L.
400.000 a L. 20.000.000. Se il colpevole è persona che
esercita la professione sanitaria, alla condanna segue
l'interdizione dall'esercizio della professione per un
periodo non inferiore a due anni.
- L'autorità sanitaria locale dispone la chiusura
della struttura non autorizzata.
- Chiunque cede il proprio sangue o suoi derivati al
fine di lucro è punito con l'ammenda da L. 300.000 a
L. 3.000.000.
- In caso di recidiva per i reati di cui ai commi 1
e 3, si applicano rispettivamente le pene della
reclusione fino a quattro anni e dell'arresto fino a
tre mesi.
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Articolo 18 |
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- Le disposizioni della presente legge si applicano
anche alle strutture trasfusionali degli istituti e
cliniche universitarie, degli istituti ed enti
ecclesiastici classificati che esercitano l'assistenza
ospedaliera, dell'ospedale Galliera di Genova, degli
ospedali dell'Ordine Mauriziano di Torino, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
degli ospedali militari.
- Per il personale delle strutture di cui al comma
1, vigono i criteri di equiparazione di cui al decreto
del Ministro della sanità 27 gennaio 1976, e al
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n° 761.
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Articolo 19 |
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- Le regioni, sulla base dei propri piani sanitari,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono tenute a trasferire alle unità
sanitarie locali, ai policlinici universitari ed agli
istituti pubblici di ricovero e cura a carattere
scientifico, i centri trasfusionali gestiti per
convenzione dalle associazioni di volontariato o da
strutture private.
- Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
trasferisce con proprio decreto i centri trasfusionali
della Croce rossa italiana, ivi compreso il centro
nazionale trasfusione sangue, alle strutture sanitarie
indicate dalla regione di competenza.
- Il trasferimento dei beni delle strutture di cui
al comma 1 e l'indicazione delle strutture di cui al
comma 2 sono effettuati con provvedimento del
Presidente della Giunta regionale in conformità con le
disposizioni di cui agli artt. 65 e 66 della legge 23
dicembre 1978, n° 833.
- Il trasferimento del personale dipendente o
convenzionato, in servizio alla data del 31 dicembre
1988 presso le strutture di cui al comma 1 con
l'osservanza di un orario non inferiore alle 28 ore
settimanali, è effettuato a domanda dell'interessato
con decreto del Presidente della Giunta regionale con
l'osservanza dei seguenti criteri:
- il personale da trasferire deve essere in
possesso dei requisiti, eccetto quelli relativi ai
limiti di età, per l'ammissione ai concorsi di
assunzione nel relativo profilo professionale e
posizione funzionale risultante dalla tabella di
equiparazione, approvata dal Ministro della sanità
entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge in coerenza con
l'allegato 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n° 761; il
trasferimento è subordinato al concorso riservato
per titoli ed esami da espletarsi in conformità al
decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982,
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n° 51 del 22 febbraio 1982, e successive
modifiche;
- i vincitori del concorso indicati alla lettera
a) sono collocati nei ruoli nominativi regionali
utilizzando le vacanze del relativo profilo e ove
occorra anche in soprannumero, in applicazione dei
criteri di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 8 febbraio 1988, n° 27, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n°
109.
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Articolo 20 |
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- Le Forze armate organizzano autonomamente il
servizio trasfusionale in modo di essere in grado di
svolgere tutte le competenze di cui alla presente
legge.
- Nel quadro delle iniziative di educazione
sanitaria impartite ai giovani in servizio di leva,
l'autorità militare favorisce la donazione volontaria
di sangue o le sue frazioni da parte dei militari di
leva previo accertamento della idoneità alla donazione
degli stessi presso le strutture trasfusionali
militari e civili.
- Il servizio trasfusionale militare coopera con le
strutture del Servizio sanitario nazionale, della
Croce rossa italiana, del Ministero dell'interno e del
Ministero per il coordinamento della protezione
civile, al fine di costituire, in relazione alle
previsioni delle necessità trasfusionali per le
situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate
scorte di plasma e plasmaderivati.
- Le regioni possono organizzare proprie banche di
emazie congelate da utilizzare per le situazioni di
urgenza ed emergenza sanitaria.
- Per la realizzazione degli scopi di cui ai commi
1, 2 e 3 è stipulata apposita convenzione stabilita
tra il Ministero della sanità e il Ministero della
difesa che stabilisce:
- le modalità della donazione di sangue da parte
dei militari di leva presso le caserme e le
strutture del Servizio sanitario nazionale:
- le modalità di scambio del plasma e dei
plasmaderivati tra Servizio sanitario nazionale e
servizio trasfusionale militare con riferimento
all'art. 11, comma 3, lettera g), anche attraverso
la partecipazione alle convenzioni con le aziende
produttrici di cui all'art. 10, comma 4.
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Articolo 21 |
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- Non sono soggette ad imposizione tributaria le
attività che le associazioni di volontariato di cui
all'art. 1, comma 8, svolgono in adempimento delle
finalità della presente legge.
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Articolo 22 |
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- Il Ministro della sanità, nei primi tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una
relazione al Parlamento sullo stato di attuazione
della presente legge.
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Articolo 23 |
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- All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge per le attività ordinarie si fa fronte a carico
del capitolo 5941 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro relativo al fondo
sanitario nazionale di parte corrente per gli anni
1990 e seguenti, rientrando le spese per tali attività
già tra le spese indistinte.
- All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge relativamente alla razionalizzazione ed al
potenziamento delle strutture preposte alle attività
trasfusionali, laddove le stesse siano carenti, si
provvede entro i limiti dello stanziamento di lire 30
miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capit. 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per il 1990 all'uopo
utilizzando l'apposito accantonamento.
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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Articolo 24 |
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- E' abrogata la legge 14 luglio 1967, n° 592, fatte
salve le posizioni soggettive già costituite alla data
di entrata in vigore della presente legge sulla base
dell'art. 11 della predetta legge n° 592 del 1967.
Sino alla data di amanazione delle norme di indirizzo
e coordinamento, di cui all'art. 11, comma 1,
continuano a trovare applicazione, in quanto
compatibili con la presente legge, le disposizioni
recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24
agosto 1971, n° 1256.
La presente legge, munita del sigilli dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
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